Società
La
Associazione Sportiva Dilettantistica Sgeam Rozzano
è un progetto nato dal cuore e dalla
collaborazione tra i vecchi fondatori della
Sgeam Milano
, storica società sportiva con all’attivo
titoli a livello nazionale nel campo della pallavolo femminile sul territorio dell’hinterland
milanese, in particolare nella città di Rozzano.
Oggi l’A.S.D. Sgeam Rozzano vanta una
prima squadra
che milita nel campionato provinciale e un
settore giovanile costituito da gruppi
Under 18, Under 16 ,Under 14, Under 13, Under 12 e Under 11
e
da un vivaio che accoglie bambini che si avvicinano per la prima volta alla pallavolo, con più corsi
di
minivolley
, con il fine di utilizzare l’attività motoria come strumento educativo volto a
stimolare interessi e promuovere lo sport come stile di vita fin dalla tenera età.
Per le giovani leve che già frequentano le palestre di Rozzano e per tutte le ragazze che ancora non
hanno avuto l’opportunità di unirsi a loro, la prima squadra costituisce un riferimento forte. Il
desiderio di emulazione diventa una motivazione ad avvicinarsi all’ambiente sportivo, in una realtà
in cui la valorizzazione del tempo libero e la necessità di trovare momenti di aggregazione con
finalità educative è sicuramente un obiettivo importante, socialmente rilevante. La prospettiva poi
di uno sbocco agonistico a livello regionale consente di perseguire l’ambizioso obiettivo di
valorizzare le eccellenze e di dare quindi uno sbocco alle giovani atlete che desiderano continuare
a praticare questo sport. E questo è il futuro!
Informativa privacy e trattamento
dei dati personali
Codice etico
Statuto
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita l’associazione non riconosciuta denominata “SGEAM ROZZANO associazione sportiva
dilettantistica”, la quale è retta dal presente statuto. L’associazione potrà costituire delle
sezioni distaccare nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio
Direttivo.
Art. 2 – Scopi
L’associazione ha scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva della pallavolo, e, a tal
fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione
della FIPAV, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della pallavolo; svolgere attività
didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello
sport pallavolo. L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività
associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo
sia imposto dalla legge.
Art. 3 – Affiliazione
L’associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPAV. Con l’affiliazione, l’associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le
disposizioni statutarie della FIPAV e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari
che gli organi competenti della FIPAV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni
che le autorità federali dovessero prendere in tutele vertenze di carattere tecnico e disciplinare
attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante de presente statuto le norme degli
statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle
società affiliate.
Art. 4 – Funzionamento
L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche.
L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantite
dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per la quale potranno essere
riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno
essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la
complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità, nonché la specificità
dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art. 5 – Domanda di ammissione
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti
coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di
domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata
dall’esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e
modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali
e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art. 6 – Durata
L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere
da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea
che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Art. 7 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è sostituito dalle entrate delle quote associative, determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti,
dalle contribuzioni o donazioni dei soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all’attività
istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai
premi e dai trofei vinti.
Art. 8 – Quota associativa
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal consiglio
Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo
all’assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.
Art. 9 – Decadenza dei soci
Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio
Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, con lo scadere dell’anno in corso,
purché sia presentato almeno tre mesi prima. L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica
più l’attività per la quale è stato ammesso, L’associato è escluso quando è inadempiente nel
pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal
presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono
deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato. La delibera deve essere
comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la
delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che
sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L’associato escluso con provvedimento
definitivo non potrà essere più ammesso.
Art. 10 – Organi
Sono organi dell’associazione: l’assemblea generale dei soci; il consiglio direttivo; il presidente
dell’associazione; il vice-presidente; il segretario.
Art. 11 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo
organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il
conseguimento della finalità associativa.
Art. 12 – Compiti dell’assemblea
L’assemblea riunita in via ordinaria: approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio
preventivo; delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti
della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame; nomina per elezione, a scrutinio segreto e con tre distinte
votazioni, il presidente dell’associazione, il vice-presidente e il consiglio direttivo. L’assemblea
è convocata in via straordinaria: per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento
dell’associazione; quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di
almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. Le assemblee sono presiedute dal
presidente del consiglio direttivo: in caso di sua assenza o di impedimento, da parte di una delle
persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza di un segretario non
è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e
regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Art. 13 – Riunione e costituzione dell’assemblea
L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con
delibera del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto
giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione
agli associati pe posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da
trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli
soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati
maggiorenni. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.
L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega
scritta; ogni associato non può portare più di una delega. L’assemblea è validamente costituita in
prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo;
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi
ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate
nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella
in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello statuto
sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli
associati con diritto di voto deliberativo. Lo scioglimento dell’associazione è validamente
deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene i
voto favorevole di almeno tre quarto degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con
esclusione delle deleghe. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal
presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio
direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Art. 14 – Presidente
Il presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori o ordinari, dura
in carica due anni e rappresenta l’associazione e ne manifesta le volontà.
Art. 15 – Vice Presidente
Il vice presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori o ordinari,
dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimenti temporanei
ed n quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per
qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e èper la convocazione –
entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è composto da: il presidente dell’associazione, che lo presiede, il vice
presidente, più tre o più consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di
volta in volta dall’assemblea), il Segretario. I consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli
associati. Il consiglio direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rileggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che
siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistica dell’attività sportiva pallavolistica,
non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati
assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi elle Federazioni sportive nazionali ad esso
aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il consiglio direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci;
redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea, fissale date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta l’anno e
convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli
eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea
dei soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il
presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti
all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La
riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le
deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio,
per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 17 – Segretario
Il segretario è nominato dal Consiglio anche tra gli associati non facenti parte del consiglio
stesso. Dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato. Il segretario da esecuzione alle
deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo e attende alla corrispondenza.
Art. 18 – Decadenza degli organi associativi
Il titolari degli organi associativi decadono: – per dimissioni; – per revoca, quando non esplichino
più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La
revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è
proposta. Le dimissioni o la revoca del presidente dell’associazione comporta la decadenza di tutti
gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 15 comma 2.
Le dimissioni, o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non
eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria
dell’organo associativo.
Art. 19 – Obblighi di comunicazione
La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV
unitamente a copia del verbale.
Art. 20 – Bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da
sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere
accesso a tali documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’associazione, nel
rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L’incarico della gestione
amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio direttivo, può
essere affidata al segretario e/o ad un tesoriere all’uopo nominato. L’anno sociale e l’esercizio
finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 21 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
Il presidente, con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e
presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei
tecnici – per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del
rappresentate atleti e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano
tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il presidente custodisce i verbali
delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli
atti federali.
Art. 22 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere
devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza
vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata
dalla FIPAV.
Art. 23 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra le associazioni ed i soci e tra i soci medesimi saranno
devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste
dalla Federazione Italiana Pallavolo. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse
possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà com’posto
da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo, con funzione di presidente, dagli
arbitri così designati, o, in difetto, dal presidente del tribunale. La parte che vorrà sottoporre
la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata a.r. da
inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia,
ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza,
indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’arbitrato avrà sede in … e i collegio giudicherà
e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come
irritale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra
descritta. La procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Pallavolo.
Art. 24 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dello statuto e dei regolamenti FIPAV e in subordine le norme degli artt.36 e ss del Codice Civile.
Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché
ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Richiedi l’ultimo verbale di Assemblea o di
Consiglio Direttivo
(riservato ai soci)